In collaborazione con ENBITAL – Ente Nazionale Bilaterale Italiano il nostro studio ha attivato il SERVIZIO RLS-T (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro Territoriale).
Il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la presenza in azienda del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro (RLS) è un obbligo per il datore di lavoro e un diritto dei lavoratori.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dà voce alle esigenze dei lavoratori in materia di salute e sicurezza espletando i compiti previsti dall’art. 50 D.Lgs del 81/08. Il Decreto prevede che tutte le imprese, con almeno un dipendente non in prova, devono avere un RLS.
Il RLS deve essere eletto dai lavoratori tra i lavoratori. L’elezione deve risultare da un verbale d’assemblea e il nominativo deve essere comunicato all’INAIL. Una volta eletto, il RLS dovrà sostenere opportuna formazione (32 ore di formazione).
Nel caso in cui i lavoratori non vogliano eleggere un RLS interno, possono dichiarare di volersi avvalere del RLS-Territoriale. Il datore di lavoro dovrà quindi fare richiesta di adesione all’ente bilaterale e al servizio RLST attraverso la modulistica presente nell’apposita sezione del sito dell’ente bilaterale scelto.
Il SERVIZIO RLST consente di avere a disposizione in tempi brevi professionisti specializzati in materia di prevenzione, protezione, salute e sicurezza sul lavoro in grado di adempiere agli obblighi prescritti dalla legge. Beneficiando di questo servizio l’azienda si avvale di una risorsa preparata, competente, seria ed efficiente.
Tutti gli RLST, infatti, vengono attentamente selezionati e formati da corsi specifici.
Quali sono i diritti e doveri del RLS-T:
- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
- è consultato in merito alla formazione;
- partecipa alla riunione periodica.
Vantaggi che offre il SERVIZIO RLS-T:
- Il datore di lavoro non deve sostenere il costo del corso di formazione per RLS (€ 300 circa per il corso iniziale; € 100 circa per gli aggiornamenti annuali) necessario perché uno dei propri dipendenti ricopra tale incarico;
- Il dipendente non si assenta dal luogo di lavoro per sostenere il corso iniziale (32 ore) e gli aggiornamenti (8 ore all’anno);
- Il RLS-T è disponibile immediatamente: evitando così i tempi di attesa necessari per l’attivazione dei corsi RLS e per la formazione del RLS;
- Il datore di lavoro non si deve fare carico della produzione della modulistica inerente la figura del RLS-T;
- Il datore di lavoro deve solo compilare un “Verbale d’Assemblea per l’elezione del RLS-T” e una “Richiesta di adesione all’Ente Bilaterale Scelto e designazione del RLS-T”
- Il datore di lavoro non si deve fare carico delle pratiche previste dalla normativa (ad esempio: comunicazioni all’INAIL) in quanto vengono espletate dall’Ente Bilaterale Stesso.
- Evita Sanzioni: la mancata nomina del RLS/RLST comporta sanzioni amministrative pecuniarie a carico del datore di lavoro.