Sicurezza Antincendio nei Frantoi

Certificato Prevenzione Incendi per FRANTOIO

Molte aziende agricole che lavorano l’olio e spesso producono alimenti (sottoli, sottaceti, ecc) non sono a conoscenza dell’OBBLIGO del Certificato Prevenzione Incendi per Frantoio.

ATTENZIONE: SENZA AUTORIZZAZIONE NON E’ POSSIBILE ESERCIRE !!!


Se hai invece dipendenti o collaboratori: Il D.Lgs. 81/08 “Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori” stabilisce le norme di tutela e obblighi da adottare laddove siano presenti lavoratori o collaboratori, e le Aziende che hanno depositi di olio e/o producono alimenti devono attuare queste misure attraverso anche l’autorizzazione dei Vigili del Fuoco rappresentate dal Certificato Prevenzione Incendi (CPI).

Il D.P.R. 151/2011 identifica una serie di attività soggette al controllo e l’autorizzazione dei Vigili del Fuoco (CERTIFICATO di PREVENZIONE INCENDI) tra cui molte rientrano in quelle necessarie per svolgere le attività proprie del settore oleario; per esempio:

Il deposito e stoccaggio di olio

Di solito le aziende agricole hanno uno stoccaggio di olio che supera abbondantemente 1 metro cubo, questo deposito rientra nell’attività numero 12 soggetta al Controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del Il D.P.R. 151/2011 dove la categoria è determinata dalla quantità geometrica del deposito:

  • Categoria A: “Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili)”;
  • Categoria B:Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità superiore a 9 e fino 50 mc; depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili con capacità da 1 a 50 mc”;
  • Categoria C:Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 50 mc.

Esenzione per quelli di capacità INFERIORE a 6.000 litri:

Legge 28 luglio 2016, n. 154: all’articolo 1 -bis , comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recita quanto segue:

Art. 1 -bis . (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni) : Ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell’articolo 14, commi 13 -bis e 13 -ter , del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151.

DEPOSITO DI GPL:

I depositi di G.P.L. (il bombolone del gas, per intenderci) necessario per il riscaldamento degli uffici e per le lavorazioni del frantoio, rientra in una delle attività soggette anche al controllo dei Vigili del Fuoco, in questo caso l’attività soggetta è la numero 4 e la Categoria dipende dalla capacità del deposito:

  • “Attività 4.3.A : Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,3 a 5 mc.”
  • “Attività 4.5.B : Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 5 a 13 mc.”
  • “Attività 4.7.C : Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva > 13 mc.”

DEPOSITO DI GASOLIO AGRICOLO:

Se le aziende agricole hanno mezzi a motore per le lavorazioni, molto spesso si avvalgono del “Gasolio Agricolo” soggetto a defiscalizzazione, in questo caso l’adempimento riguarda SOLO i depositi superiori a 6.000 litri ai sensi dell’art 1 bis della Legge 116/2014:

Ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 9 metri cubi, anche muniti di erogatore… SONO TENUTI ai sensi del D.M. 22/11/2017 e agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al Dpr 151/2011″.

LA CALDAIA O CENTRALE TERMICA:


La caldaia (o centrale termica) presente in molte aziende agricole, specialmente nel settore oleario, ricadono nel controllo dei Vigili del Fuoco e sono soggette alla normativa antincendio (e di conseguenza al Certificato Prevenzione Incendi), la Categoria dipende dalla potenzialità della caldaia (che si trova nella prima pagina del libretto di manutenzione o nella scheda tecnica). Le possibilità sono le seguenti:

Le caldaie inferiori a 35 Kw non ricadono nella normativa antincendio (pur dovendo rispettare le norme generali di tutela e salute dei lavoratori).

Le caldaie tra 35 Kw e 115 Kw sono soggette alle prescrizioni antincendio del D.M. 12/4/1996 ma non rientra nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

Invece le caldaie di potenzialità superiore a 115 Kw rientrano nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/2011) e più precisamente nella numero 74 dove la Categoria è rappresentata dalla potenzialità della stessa, ovvero:

  • “Attività 74.1.A : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW).”
  • “Attività 74.2.B : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW).”
  • “Attività 74.3.C : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 700 kW.”

COSA SUCCEDE SE NON SI FA IL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI per FRANTOIO? E A CHE COSA SI VA IN CONTRO?

Ecco cosa rischi:

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’, MULTA E CONSEGUENZE PENALI
Decreto Legislativo 139/06

Art. 20 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività

“1) Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 €. . . (omissis)”;

“3) Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio . . . (omissis)”.

E SE HAI COLLABORATORI, COS’ALTRO SUCCEDE?

Il Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori stabilisce le norme di tutela e obblighi da adottare laddove siano presenti lavoratori o collaboratori (ne basta soltanto uno), e le Aziende Agricole che lavorano l’olio devono attuare queste misure attraverso anche l’autorizzazione OBBLIGATORIA dei Vigili del Fuoco rappresentate dal Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.).

E INVECE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA AZIENDALE? TUTTO REGOLARE?

Assolutamente NO, anche in questo caso considerando che ogni Attività dovrebbe avere una idonea copertura assicurativa ivi compresi i rischi di incendio, ma un aspetto che viene spesso dimenticato è che se l’Azienda Agricola è soggetta al Controllo dei Vigili del Fuoco e non hai l’autorizzazione (Il Certificato Prevenzione Incendi appunto) . . .

Semplicemente la Compagnia di Assicurazioni NON RISARCISCE I DANNI DI UN INCENDIO (per colpa grave, dolo tra le altre cose, è descritto esplicitamente nelle Condizioni di Assicurazione).

In buona sintesi, il fatto di NON essere in possesso di un’Autorizzazione OBBLIGATORIA come il Certificato di Prevenzione Incendi la quale è reato penale e punita dalla legge, costituisce una colpa grave da parte del Contraente o Assicurato nel caso di un’Azienda.

Questa condizione, è espressamente descritta nelle Condizioni Generali che si sottoscrivono con l’Assicurazione e formano parte integrante delle ESCLUSIONI.

Per gentile concessione della Compagnia di Assicurazioni Allianz, evidenziamo un estratto del Fascicolo Informativo – IMPRESA SICURA – Condizioni di assicurazione:

Art. 5.2 – Esclusioni – L’Impresa non è obbligata in alcun caso per i danni

a) causati da o dovuti a:

– dolo del Contraente o dell’Assicurato – ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori – nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; . . .”

Sotto questa luce, il Certificato Prevenzione Incendi assume un’importanza primaria, non solo è un’Autorizzazione OBBLIGATORIA ma può colpire pesantemente il futuro della tua Azienda.

Molti titolari di Aziende Agricole trascurano questo particolare, in questo caso la domanda da farsi sarebbe:

Vale la pena aldilà dei rischi penali, sanzioni amministrative e sospensione dell’Attività, rischiare di NON essere risarcito dalla Compagnia di Assicurazioni (alla quale paghi regolarmente il premio assicurativo) se non hai il Certificato Prevenzione Incendi?

ALLORA, QUALE E’ LA PRIMA COSA DA FARE PER ESSERE TRANQUILLI?

Il nostro staff di esperti può informarti GRATUITAMENTE se la tua Azienda Agricola è soggetta all’obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi e come metterti in regola in maniera Rapida, Economica e Sicura

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